L'essenziale in breve
La Confederazione versa dei sussidi federali alle strutture di ricerca d’importanza nazionale secondo la possibilità offerta dall’articolo 15 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Possono ricevere sostegni finanziari le strutture giuridicamente autonome facenti parti di una delle tre seguenti categorie: infrastrutture di ricerca, istituzioni di ricerca e centri di competenza per la tecnologia. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha assegnato sussidi federali per 457 milioni di franchi a 34 strutture di ricerca nel periodo 2021‒2024.
Il Consiglio federale delle finanze (CDF) ha esaminato se questa misura è adatta a raggiungere l’obiettivo. Sulla base di un campione di strutture, ha esaminato soprattutto se il sussidio accordato è adeguato e se la vigilanza della SEFRI è efficace. I sussidi sono stati concessi conformemente alle basi legali speciali e alla strategia definita dal Consiglio federale nel suo messaggio del 26 febbraio 2020 sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021‒2024. Determinati criteri previsti dalla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi, tra cui figurano l’adempimento del compito con un minimo di oneri finanziari, la considerazione di altre possibilità di finanziamento o l’interesse della struttura a tale adempimento, devono tuttavia essere considerati più attentamente per garantire un impiego economico e corretto dei sussidi. Inoltre, la SEFRI deve adottare misure più efficaci ed efficienti in materia di vigilanza.