L'essenziale in breve
La Svizzera dispone di una rete di impianti di trasporto in condotta lunga circa 21 000 chilometri, utilizzata per il trasporto di combustibili e carburanti sia liquidi che gassosi. L’esercizio di questi impianti comporta rischi per le persone e l’ambiente.
La responsabilità della sicurezza degli impianti compete agli esercenti. Secondo la legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1), la Confederazione esercita la vigilanza sulle condotte ad alta pressione per una lunghezza di 2500 chilometri. Di questi, 2300 chilometri sono gasdotti e 200 chilometri oleodotti. Ai Cantoni compete la vigilanza della restante rete di distribuzione.
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) e l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) si ripartiscono la vigilanza a livello federale e, a tale scopo, impiegano complessivamente 14 equivalenti in posti a tempo pieno. L’UFE monitora i rischi inerenti alla costruzione e all’esercizio degli impianti di trasporto in condotta ed esercita l’alta vigilanza sui Cantoni, mentre l’IFO esercita la vigilanza tecnica.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato, presso l’UFE e l’IFO, se la vigilanza diretta e l’alta vigilanza sono esercitate in modo efficace ed efficiente. Ha inoltre valutato se l’indipendenza dell’IFO dall’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) e se l’indipendenza dei collaboratori di entrambi gli organi di vigilanza nei confronti degli esercenti sono garantite. Dalla verifica emerge che la vigilanza funziona bene e che non vi sono indizi rivelatori di una mancanza di indipendenza. Per contro, l’alta vigilanza appare poco efficace, in quanto non sono previste possibilità sanzionatorie.