L'essenziale in breve
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato l’attuazione delle quattro raccomandazioni formulate nella sua valutazione dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale pubblicata nel 2020. Tali raccomandazioni erano indirizzate all’Ufficio federale di giustizia (UFG). Quest’ultimo ha respinto una raccomandazione, ne ha accolte due parzialmente e una interamente. Al momento della verifica successiva, l’UFG ha comunicato che due raccomandazioni erano state attuate mentre per la terza è stata richiesta una proroga del termine fino alla fine del 2026. La raccomandazione accolta, così come le parti accolte delle altre due raccomandazioni, sono parte integrante della presente verifica successiva. Inoltre è stato verificato se la proroga del termine sia giustificata.
In occasione della valutazione effettuata nel 2020, il CDF ha constatato che, nell’esercizio della sua funzione di vigilanza, l’UFG non è stato informato con sufficiente tempestività e precisione in merito alle attività delle autorità cantonali di assistenza giudiziaria. Inoltre, a fini statistici le informazioni disponibili sulle domande presentate dalle autorità cantonali di perseguimento penale all’estero erano incomplete. Per quanto riguarda la banca dati necessaria all’esercizio della funzione di vigilanza dell’UFG, il CDF ha constatato che al momento della valutazione il sistema di gestione dei dossier dell’UFG era utilizzato principalmente per la corrispondenza. La creazione di statistiche rilevanti ai fini del controllo della gestione risultava quindi difficoltosa dal punto di vista tecnico. La valutazione del CDF ha inoltre evidenziato alcune incongruenze nell’applicazione della base legale principale, ossia la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza in materia penale (AIMP; RS 351.1). Le disposizioni relative al diritto di ricorso e all’apposizione di sigilli previste nell’AIMP possono comportare un netto allungamento dei tempi dei procedimenti. Un’altra ripercussione del diritto di ricorso è che gli interessati vanno informati in merito alle procedure in corso. L’utilizzo strategico di queste disposizioni può inoltre influenzare l’esito della procedura.